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VALORE LIMITE RICAMBI ORARI N50 PER LA PROVINCIA DI TRENTO (marzo 2015 ed aggiornamenti successivi)

La Deliberazione della Giunta Provinciale n.323 del 02.03.2015 ha stabilito dei limiti temporali per la modifica e l'entrata in vigore dei nuovi valori limite per il ricambio d'aria a 50 Pa. La deliberazione ha esteso l'obbligo della verifica della tenuta all'aria dell'involucro alla classe energetica A, oltre alla A+, introducendo un indice di penalizzazione per l'indice di prestazione energetica globale nel caso di superamento di tali valori entro un certo intervallo. La gradualità temporale deriva dalla necessita' di dare tempo alle maestranze di acquisire la necessaria dimestichezza con le lavorazioni necessaria al "difficile" rispetto del valore n50 pari a 0,6 Vol/h. L'allegato A alla D.G.P n.323 del 02.03.2015 stabilisce i seguenti requisiti e limiti temporali.

Tabella aggiornata al 1 ottobre 2022.
Classe
energetica
Valore limite
fino al 31.12.2015
(Penalizzazione)
Valore limite
dal 01.01.2016
(Penalizzazione)
Valore limite
dal 01.01.2019
(Penalizzazione nuove costruzioni e demo-ricostruzioni)(Penalizzazione I livello e ampliamenti)
A+ 1,5 (2,5) 1,0 (2,0) 0,6 (1,5)(2,0)
A -- (--) 1,5 (2,5) 1,0 (2,0)(2,5)

Nel caso di superamento dei valore n50 limite, il fabbisogno energetico dell'edificio EPclasse definito ai fini della classificazione energetica deve essere quindi ridefinito.
Per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del d.p.r. 412/1993:
-EPclasse effettivo = EPclasse progetto + (n50 BDT - n50lim) x 5 [kWh/m2 anno]
Per gli edifici appartenenti alle altre categorie:
-EPclasse effettivo = EPclasse progetto + (n50 BDT - n50lim) x 1,7 [kWh/m3 anno]
Dove:
EPclasse effettivo = indice di prestazione energetica effettivo, da considerarsi ai fini della classificazione energetica
EPclasse progetto = indice di prestazione energetica di progetto
n50 BDT [h-1] = numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato, misurato da blower door test
n50lim [h-1] = valore limite, da norma, del numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2015
In provincia di Trento, nel caso di edifici il cui progetto preveda inizialmente la classe A+ o A, o per i quali sia comunque stata raggiunta la classe A+ o A, ai fini della certificazione energetica dell'edificio come realizzato, e'obbligatorio misurare la permeabilita' dell'involucro edilizio all'aria". Questo e' previsto dal D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg come aggiornato dall'allegato A alla Delibera della Giunta provinciale n. 323 del 02 Marzo 2015.
L'allegato fa riferimento all'esecuzione di blower door test secondo il metodo A della UNI EN 13829. Questa norma e' stata ritirata con sostituzione dal 22.10.2015. Poiche' il riferimento nell'allegato A alla norma UNI EN 13829 non presenta una data (es: UNI EN 13829:2002) questo deve intendersi implicitamente sostituito dall'ultimo in vigore, ossia il riferimento alla UNI EN ISO 9972 che ha testo in inglese. Quest'ultima non prevede un "metodo A", ma prevede comunque un metodo "building in use" che indica come "Method 1". Questo sarà quindi il protocollo da utilizzare per la conduzione dei test di tenuta a partire dal 22.10.2015. Il metodo sostanzialmente non è differente dal metodo precedente, prevede tuttavia il raggiungimento di differenze di pressione fino a 100 Pa.
L'allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii. come aggiornato dalla D.G.p. n. 323 del 02.03.2015 ed il codice dell'Urbanistica della P.A.T. prevedono l'esecuzione dei test in via generale senza specificare se deva essere eseguito sull'intero edificio, su tutte le singole unita' immobiliari o solo su alcune.
Ai fini della certificazione energetica, per gli interventi su edifici di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume dell’edificio esistente, limitatamente al volume nuovo, di ristrutturazione dell’intero edificio (articolo 5, comma 1 del Regolamento), l'allegato H al Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13, prevede invece di eseguire il test su almeno il 20% del numero di unità, testando comunque tutte le unità immobiliari ubicate nel sottotetto. La norma non fa invece riferimento all'esecuzione di blower door test nei casi di trasferimenti a titolo oneroso e alle locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari.
Una possibile interpretazione implicherebbe quindi che, solo nei casi in cui e' ammesso il rilascio di un solo APE per l'intero edificio ("Nel caso di edifici con una pluralita' di unità immobiliari, dotati di impianto di riscaldamento centralizzato la certificazione energetica può riguardare l’intero edificio, relativamente alle unita' immobiliari aventi la medesima destinazione d’uso"), non sarebbe fatto obbligo di testare ogni singola unita' immobiliare. Tale obligo permane invece in tutti gli altri casi.

AGGIORNAMENTO APRILE 2019
In provincia di Trento, con D.G.P. n. 475 del 05 aprile 2019, viene aggiornata la normativa in merito alla esecuzione dei blower door test mantenendone i valori di riferimento e le penalizzazioni limite ma cocedendo delle deroghe.
Nel campo dell’edilizia industriale o artigianale, ossia per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 del d.p.r. n. 412/1993, secondo la tale D.G.P. non risulta significativo, al pari dell’edilizia residenziale, valutare la tenuta all’aria dell’involucro in quanto le tipologie costruttive adottate spesso non consentono di ottenere costruzioni ermetiche, ed i serramenti installati, ad esempio i portoni sezionali, non sono idonei per la tenuta all’aria.
Per quanto riguarda tutte le altre categorie di edifici diversi dalla E.8, secondo la stessa D.G.P. si ritiene utile considerare anche un altro fattore che spesso impedisce l’ermeticità dell’involucro, che è legato invece a norme di sicurezza, ad esempio in presenza di ascensori. Si ritiene quindi utile introdurre la possibilità di sigillare, per il solo periodo necessario per effettuare la prova, oltre ai fori realizzati per soddisfare eventuali prescrizioni igienico-sanitarie derivanti da regolamenti locali, anche quelli realizzati per rispettare norme di sicurezza dovute a disposizioni nazionali.
Per tener conto di quanto sopra sono state apportate le opportune modifiche al paragrafo 6 dell’Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii..

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2019
Nuovi elementi acquisiti successivamente all’adozione della D.G.P. n. 475 del 05 aprile 2019 hanno fatto emergere l’opportunità di introdurre ulteriori deroghe all’obbligo di esecuzione del test. E’ stato manifestato infatti che, in determinate situazioni, quali ad esempio in presenza di volumi importanti o necessità di installazione di componenti edilizi non a completa tenuta, il test risulterebbe particolarmente impegnativo nella realizzazione ed i risultati da esso ottenuti tenderebbero ad essere meno precisi ed attendibili.
Per quanto sopra e' stato deliberato di escludere dall’esecuzione del BDT anche le unità immobiliari appartenenti alle categorie E.4, E.5, E.6 nel caso in cui siano soddisfatti indistintamente tutti i seguenti requisiti:
- Presenza di almeno un locale unico indiviso con volume netto maggiore di 3000 m3;
- Il locale unico indiviso o comunque più locali aventi ognuno volume indiviso superiore a 3000 m3 devono costituire almeno il 75% del volume netto climatizzato dell’unita'immobiliare;
- Il locale o i locali aventi volume netto maggiore di 3000 m3 devono essere provvisti di impianto di ventilazione meccanica dimensionato secondo la norma UNI di riferimento.
Per le singole unità immobiliari appartenenti alla categoria E.3 e per quelle appartenenti alle categorie E.4, E.5 ed E.6 che non soddisfano i vincoli per l’esclusione, possono essere preventivamente richieste deroghe motivate ad APRIE, che, esaminata la documentazione presentata e sentito il Tavolo Tecnico, istituito per la valutazione tecnica delle normative in materia di edilizia sostenibile e di certificazione energetica degli edifici, puo' pronunciarsi con atto del Dirigente dell’Agenzia di accoglimento o di diniego della deroga richiesta.
Per tener conto di quanto sopra sono state quindi apportate le opportune modifiche al paragrafo 6 dell’Allegato A al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e ss.mm.ii..

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2022
Con il decreto del Presidente della Provincia di Trento 16 agosto 2022, n. 11-68 Leg. sono state approvate le nuove "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", in origine approvate con il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg..
In materia di blower door test, i nuovi limiti di penalizzazione dell'indice n50 individuati dalla Tabella 12 dell'Allegato A per le ristrutturazioni di primo livello e gli ampliamenti, validi a far data dal primo gennaio 2019, si applicano anche ai lavori gia' in corso d'opera (pertanto anche alle richieste di titolo abilitativo/comunicazioni di lavori presentate anteriormente al 1 ottobre 2022).
Tali limiti, piu' flessibili rispetto ai precedenti, sono stati definiti nell'ottica di facilitare il rispetto delle prescrizioni in materia di blower door test in caso di intervento su edificio esistente, laddove puo' risultare particolarmente difficoltoso il raggiungimento di livelli stringenti di tenuta all'aria.

Estratto normativo (verificare gli aggiornamenti sui portali istituzionali):
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2269 - 23 dicembre 2021: ALLEGATO H
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1796 - 14 novembre 2019: ALLEGATO A
Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) - Agg. 01 ottobre 2022

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